2.2 con riferimenti). b) In concreto, l'affermazione della reclamante “di non avere potuto prendere visione delle osservazioni della CO 1 [del 7 ottobre 2011] né di altra comunicazione prima della decisione del giudice” è senz'altro vera ed è confermata dal fatto che il Pretore ha notificato tale atto il 18 ottobre 2011, lo stesso giorno della notificazione della sua decisione. Alla luce della citata giurisprudenza si deve pertanto concludere che il Pretore ha violato il diritto di essere sentito della convenuta. 3.