Il diritto di replica fondato sull'art. 29 cpv. 2 Cost. vale per tutte le procedure giudiziarie, comprese quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 137 I 195; 133 I 100; consid. 4.3-4.6; 133 I 98 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.2-3.3.4; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011 consid. 2.2 con riferimenti).