Il 7 ottobre successivo l'istante ha ribadito le sue domande. C. Statuendo il 18 ottobre 2011 il Pretore ha accolto la petizione, l'istante avendo fornito la necessaria documentazione atta a comprovare la correttezza dei suoi conteggi e il fondamento delle spese accessorie rivendicate. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 300.– per ripetibili. D. Con reclamo (“appello”) del 15 novembre 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento.