{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-71_2012-02-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111497&nX40_KEY=4711132&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "532dfccf02fb4a76f86196d5b1366ed4"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.2011.71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.02.2012 16.2011.71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di locazione - diritto di essere sentito - violato in caso di notifica delle osservazioni dell'istante con la decisione - violato in caso di decisione senza l'assunzione delle prove ammesse"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:16:27", "Checksum": "bb3cfacd0c5f3af1703d2f3838de1be0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.02.2012 16.2011.71\nRegesto:\nContratto di locazione - diritto di essere sentito - violato in caso di notifica delle osservazioni dell'istante con la decisione - violato in caso di decisione senza l'assunzione delle prove ammesse\n\n\na) Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.) garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii). Il diritto di essere sentito è un aspetto della garanzia generale dell'equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Comprende segnatamente il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Il diritto di replica fondato sull'art. 29 cpv. 2 Cost. vale per tutte le procedure giudiziarie, comprese quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 137 I 195; 133 I 100; consid. 4.3-4.6; 133 I 98 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.2-3.3.4; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011 consid. 2.2 con riferimenti).\nb) In concreto, l'affermazione della reclamante “di non avere potuto prendere visione delle osservazioni della CO 1 [del 7 ottobre 2011] né di altra comunicazione prima della decisione del giudice” è senz'altro vera ed è confermata dal fatto che il Pretore ha notificato tale atto il 18 ottobre 2011, lo stesso giorno della notificazione della sua decisione. Alla luce della citata giurisprudenza si deve pertanto concludere che il Pretore ha violato il diritto di essere sentito della convenuta.\n3. Il diritto di essere sentiti garantisce inoltre alle parti il diritto di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 282 consid. 2.3). In concreto, all'udienza del 18 agosto 2011 il Pretore, dopo avere sospeso la procedura, ha assegnato alla convenuta un termine fino al 20 settembre 2011 per comunicare l'esito delle sue ricerche, prevedendo che in caso di “richiesta di mantenimento delle contestazioni giudicherà dopo avere richiamato dall'amministrazione i giustificativi dei conteggi” (verbale pag. 2). In realtà, dopo che la convenuta ha dichiarato di mantenere le sue contestazioni, il primo giudice ha statuito senza ulteriori formalità, ovvero senza assumere le prove da lui indicate. Anche al riguardo si ravvisa una violazione del diritto di essere sentito della convenuta\n4. Tali lesioni del diritto di essere sentito non possono essere sanate nell'ambito della presente procedura di reclamo giacché questa Camera non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità decidente (DTF 135 I 276 consid. 2.6.1 con rinvii). Da quanto precede discende che il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dalla convenuta. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Pretore affinché, dopo avere assunto le prove ammesse, emetta un nuovo giudizio nel rispetto del diritto di replica definito in precedenza.\n5. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Per quanto attiene all’eventuale riconoscimento di un’indennità di inconvenienza alla reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), siccome la redazione del reclamo non le ha causato presumibili costi apprezzabili e non potendosi considerare l'opponente soccombente essendosi rimessa al giudizio di questa Camera, si prescinde da qualsiasi attribuzione.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per una nuova decisione nel senso dei considerandi.\n2. Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità.\n3. Notificazione a:\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}