{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-71_2012-02-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111497&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "532dfccf02fb4a76f86196d5b1366ed4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.02.2012 16.2011.71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di locazione - diritto di essere sentito - violato in caso di notifica delle osservazioni dell'istante con la decisione - violato in caso di decisione senza l'assunzione delle prove ammesse"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:46", "Checksum": "cc4bf01a0484e0b1cf996a9900c72e6a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.02.2012 16.2011.71\nRegesto:\nContratto di locazione - diritto di essere sentito - violato in caso di notifica delle osservazioni dell'istante con la decisione - violato in caso di decisione senza l'assunzione delle prove ammesse\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 15 novembre 2011 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 18 ottobre 2011 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SE.2011.14 (locazione) promossa con istanza 7 giugno 2011 da |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 3 febbraio 2004 RE 1 ha sottoscritto con la società CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento situato in uno stabile di proprietà di quest'ultima a __________, per una pigione mensile di fr. 730.– oltre a un acconto di fr. 90.– mensili per le spese accessorie, con conguaglio al termine del relativo esercizio. Il 17 novembre 2010 la locatrice ha allestito il conteggio delle spese accessorie per il periodo 1° luglio 2009/20 giugno 2010 con saldo residuo a carico della conduttrice di fr. 481.80. Visto il mancato pagamento, CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Mendrisio al quale l'escussa ha interposto opposizione.\nB. Ottenuta, il 23 maggio 2011, l'autorizzazione ad agire dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso, il 7 giugno 2011 CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere il rigetto dell'opposizione interposta da RE 1 al citato precetto esecutivo. Il Pretore ha trattato la causa come azione creditoria in procedura semplificata, convocando le parti all'udienza del 18 agosto 2011, durante la quale la convenuta ha proposto il richiamo dall'istante dei giustificativi delle spese accessorie (acquisto combustibile, contratti di abbonamento, contratto di lavoro custode, contratto di mandato amministrazione, planimetria stabile, stato ente locato, schede di lettura consumi vari), e riservandosi un termine per comunicare, dopo aver consultato detta documentazione, su quali importi e voci avrebbe mantenuto la sua contestazione.\nIl Pretore ha sospeso la procedura fissando alla convenuta un termine fino al 20 settembre 2011 per comunicare l'esito delle verifiche, ovvero se manteneva la sua proposta di respingere l'istanza. Il 19 settembre 2011 RE 1 ha comunicato al Pretore di contestare una parte delle spese accessorie poiché eccessive, o non contemplate nel contratto di locazione, e ha concluso per la reiezione dell'istanza. Il 7 ottobre successivo l'istante ha ribadito le sue domande.\nC. Statuendo il 18 ottobre 2011 il Pretore ha accolto la petizione, l'istante avendo fornito la necessaria documentazione atta a comprovare la correttezza dei suoi conteggi e il fondamento delle spese accessorie rivendicate. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 300.– per ripetibili.\nD. Con reclamo (“appello”) del 15 novembre 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante lamenta la violazione del diritto di essere sentita non avendo potuto prendere visione dei giustificativi richiesti alla controparte e ammessi dal primo giudice, così come dello scritto 7 ottobre 2011 della locatrice con relativi allegati. Essa contesta inoltre l'ammontare delle ripetibili riconosciute all'istante. Nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2011 CO 1 si è sostanzialmente rimessa al giudizio della Camera.\nConsiderando\nin diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).\n2. La reclamante lamenta di non aver ricevuto copia della lettera del 7 ottobre 2011 dell'istante donde la violazione del suo diritto di essere sentito."}