che quindi, senza incorrere in arbitro il primo giudice poteva ritenere che il convenuto avesse di fatto rinunciato alla prestazione; che in definitiva il reclamo deve essere respinto; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone problema di indennità all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni; Per questi motivi, in applicazione dell'art. 322 CPC decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 200.–, sono poste a carico di RE 1. Non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: | | –; . | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.