7) e quindi tardivamente; che per quanto riguarda la posa degli elementi sagomati, l'istante aveva bensì aderito alla richiesta del convenuto di provvedere alla loro sistemazione dopo la fase di assestamento (doc. E e F), sennonché, senza essere smentito, egli ha indicato come fosse stata la moglie del convenuto a non permettere l'esecuzione del lavoro “cacciando gli operai” (cfr. verbale del 6 settembre 2010 pag. 1 in fine); che quindi, senza incorrere in arbitro il primo giudice poteva ritenere che il convenuto avesse di fatto rinunciato alla prestazione; che in definitiva il reclamo deve essere respinto; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv.