verbale 6 settembre 2010), ciò che peraltro esclude che si trattasse di difetti occulti come sollevato per la prima volta con il reclamo, l'istante ha contestato di aver ricevuto doglianze in tal senso dopo l'ultimazione dei lavori (cfr. lettera 7 ottobre 2008 dell'istante nella quale situa le prime lamentele “a distanza di 5 mesi dopo il sollecito di pagamento del saldo della fattura”: doc. C); che di fronte a tali divergenze il primo giudice poteva ritenere, senza incorrere in arbitrio, che la notifica del difetto fosse intervenuta solo il 2 ottobre 2008 (doc. 7) e quindi tardivamente;