1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411); che in concreto il contenuto dello scritto 10 novembre 2011 del reclamante non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come reclamo; che, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore aggiunto sull'applicazione di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, il reclamante si limita a riproporre la propria versione dei fatti secondo la quale egli avrebbe notificato tempestivamente i difetti riscontrati al manto erboso; che, inoltre, egli propone nuove e diverse contestazioni (pagamento di fr. 2000.