{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-12-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-70_2011-12-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110133&nX40_KEY=4921788&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c470d575373d4497f034c6577c176c78"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.12.2011 16.2011.70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - reclamo - contenuto - nuove contestazioni inammissibili"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:00:44", "Checksum": "813838d56c66461004149a7781760876", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.12.2011 16.2011.70\nRegesto:\nContratto d'appalto - reclamo - contenuto - nuove contestazioni inammissibili\n\nche\nsecondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione\ndel diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.\nb);\nche il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);\nche in concreto il contenuto dello scritto 10 novembre 2011 del reclamante non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come reclamo;\nche, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore aggiunto sull'applicazione di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, il reclamante si limita a riproporre la propria versione dei fatti secondo la quale egli avrebbe notificato tempestivamente i difetti riscontrati al manto erboso;\nche, inoltre, egli propone nuove e diverse contestazioni (pagamento di fr. 2000.– non contabilizzato, contestazione relativa alla fornitura e posa della terra, assenza di un contratto e di una garanzia scritti, in ogni caso non richiesti, il contratto di appalto non essendo soggetto a nessuna forma particolare), come tali irricevibili secondo il citato art. 326 cpv. 1 CPC;\nche, sia come sia, il primo giudice, a prescindere dall'effettiva presenza di difetti nell'opera fornita, ha ritenuto tardiva la loro notifica, con conseguente perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (Gauch, Der Werkvertrag, 4ª edizione, n. 2160);\nche per quanto attiene alle lamentele sollevate dal convenuto nel mese di giugno 2008 perché “l'erba non è mai cresciuta” (cfr. verbale 6 settembre 2010), ciò che peraltro esclude che si trattasse di difetti occulti come sollevato per la prima volta con il reclamo, l'istante ha contestato di aver ricevuto doglianze in tal senso dopo l'ultimazione dei lavori (cfr. lettera 7 ottobre 2008 dell'istante nella quale situa le prime lamentele “a distanza di 5 mesi dopo il sollecito di pagamento del saldo della fattura”: doc. C);\nche di fronte a tali divergenze il primo giudice poteva ritenere, senza incorrere in arbitrio, che la notifica del difetto fosse intervenuta solo il 2 ottobre 2008 (doc. 7) e quindi tardivamente;\nche per quanto riguarda la posa degli elementi sagomati, l'istante aveva bensì aderito alla richiesta del convenuto di provvedere alla loro sistemazione dopo la fase di assestamento (doc. E e F), sennonché, senza essere smentito, egli ha indicato come fosse stata la moglie del convenuto a non permettere l'esecuzione del lavoro “cacciando gli operai” (cfr. verbale del 6 settembre 2010 pag. 1 in fine);\nche quindi, senza incorrere in arbitro il primo giudice poteva ritenere che il convenuto avesse di fatto rinunciato alla prestazione;\nche in definitiva il reclamo deve essere respinto;\nche le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);\nche non si pone problema di indennità all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;\nPer questi motivi,\nin applicazione dell'art. 322 CPC\ndecide: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 200.–, sono poste a carico di RE 1. Non si assegnano indennità.\n3. Intimazione a:\n|\n|\n–; .\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}