{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-12-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-70_2011-12-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110133&nX40_KEY=4921788&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c470d575373d4497f034c6577c176c78"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.12.2011 16.2011.70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - reclamo - contenuto - nuove contestazioni inammissibili"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:00:44", "Checksum": "813838d56c66461004149a7781760876", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.12.2011 16.2011.70\nRegesto:\nContratto d'appalto - reclamo - contenuto - nuove contestazioni inammissibili\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 10 novembre 2011 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 7 novembre 2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa IU.2010.149 (contratto d'appalto) promossa con istanza 1° giugno 2011 da |\n|\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: che il 12 maggio 2008 CO 1, titolare di una ditta attiva nel settore della costruzione e la manutenzione di giardini, ha emesso a carico di RE 1 una fattura di complessivi fr. 9642.– per diversi lavori, tra i quali la seminagione del prato, mentre l'8 settembre 2008 ha fatturato ulteriori fr. 183.30 per una fornitura supplementare di cinque tuie;\nche preso atto del versamento di soli fr. 6821.–, CO 1 ha fatto notificare ad RE 1 il PE n. __________ dell'UE di Lugano per l'incasso di fr. 3004.30, al quale l'escusso ha interposto opposizione;\nche con istanza 1° giugno 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 3004.30 oltre interessi del 2% dal 7 ottobre 2008 così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;\nche all'udienza del 6 settembre 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l’istanza adducendo la presenza di difetti nell'opera fornita, segnatamente nella semina del prato;\nche statuendo il 7 novembre 2011 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha condannato il convenuto a pagare fr. 3004.30 oltre interessi del 2% dal 7 ottobre 2008, mentre in mancanza del precetto esecutivo egli non ha potuto pronunciare il rigetto dell'opposizione;\nche con reclamo 10 novembre 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio;\nche l'atto non è stato oggetto di intimazione;\ne considerando\nin diritto: che la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;\n"}