730.–, rigettandola quindi implicitamente per la differenza di fr. 2500.–; che, dandosi contestazioni, l'istante potrà sempre chiedere al primo giudice di interpretare il dispositivo in questione (art. 334 CPC); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone problema di ripetibili, l'istante avendo rinunciato a formulare osservazioni al reclamo. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 350.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: | | – ; – . | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.