– per l'utilizzo dei ponteggi, ma ciò non significa una violazione dell'art. 58 cpv. 1 CPC, il giudice non avendo aggiudicato a una parte più di quanto essa abbia domandato; che, infatti, il giudice, confrontato con più posizioni di risarcimento è vincolato dall'importo complessivo, ma gode di flessibilità e di svincolo nell'apprezzarne le diverse componenti, rispettivamente nel comporre il quantum riconosciuto (Trezzini, op. cit., art. 58 pag. 158); che, in altre parole, il fatto per il primo giudice di aver riconosciuto all'istante complessivi fr. 2500.–, rispetto ai rivendicati fr.