a CPC); che il convenuto non avendo contestato i fatti allegati dall'istante, una loro prova si rivelava superflua (art. 150 cpv. 1 CPC); che, per altro, la mancata contestazione in causa (e nemmeno in fase preprocessuale) della fattura dettagliata prodotta dall'istante a sostegno della propria pretesa, può indurre il giudice a ritenere non controversi i fatti dedotti dalla stessa (Trezzini, op. cit., art. 157 pag. 737); che, invero, il primo giudice ha riconosciuto all'istante fr. 1000.– a titolo di materiale ancorché nella fattura egli ha esposto fr. 500.– per l'utilizzo dei ponteggi, ma ciò non significa una violazione dell'art. 58 cpv.