che le contestazioni sull'effettiva conclusione di un contratto di appalto e l'ammontare della mercede, non sollevate davanti al primo giudice sono irricevibili, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; che infatti il convenuto, reso edotto nella citazione all'udienza di discussione delle conseguenze della sua inazione, non ha contestato le allegazioni dell'istante; che, al riguardo, il fatto che l'invio postale contenente la citazione non sia stato ritirato dal destinatario è irrilevante giacché la notificazione dell'atto giudiziario è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (art. 138 cpv.