3), e di essersi rifiutata di sottoporsi ai necessari esami per accertare l'esistenza della malattia (circostanza dalla stessa non contestata essendosi limitata a sostenere di aver ricevuto tardivamente le convocazioni) – rifiuto che la dottrina interpreta come prova dell'inesattezza del certificato medico prodotto dal dipendente (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n.1.17 ad art. 324a CO) – dimostrerebbero la sua intenzione di porre fine anzitempo al rapporto di lavoro con il convenuto.