__________. Sennonché, nella fattispecie il primo giudice non ha basato il suo giudizio sulla sussistenza o meno di un'inabilità lavorativa della dipendente, ma ha ritenuto che con il suo comportamento la lavoratrice aveva manifestato l'intenzione di porre fine al rapporto di lavoro, inizialmente disdetto per il 28 febbraio 2010, già il 7 febbraio 2010, intenzione condivisa anche dal datore di lavoro. Il fatto per l'istante di non aver offerto la sua attività lavorativa dopo il 7 febbraio 2010, di essersi attivata nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, trovato dal 9 febbraio 2010 ancorché a tempo parziale (cfr. doc.