Per la reclamante tale conclusione è sconfessata dalle risultanze istruttorie dalle quali si evince che la stessa era inabile al lavoro per il convenuto dal 2 febbraio 2010, così come accertato dal dott. med. __________. Sennonché, nella fattispecie il primo giudice non ha basato il suo giudizio sulla sussistenza o meno di un'inabilità lavorativa della dipendente, ma ha ritenuto che con il suo comportamento la lavoratrice aveva manifestato l'intenzione di porre fine al rapporto di lavoro, inizialmente disdetto per il 28 febbraio 2010, già il 7 febbraio 2010, intenzione condivisa anche dal datore di lavoro.