Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato alla discussione finale limitandosi a conclusioni scritte, nelle quali hanno sostanzialmente ribadito le rispettive posizioni. C. Statuendo il 5 ottobre 2011 il Pretore, accertata la fine del rapporto di lavoro al 7 febbraio 2010, ha accolto l'istanza limitatamente alla richiesta di restituzione di quanto trattenuto a titolo di vacanze godute in eccesso e al pagamento della tredicesima per il mese di gennaio e i primi 7 giorni di febbraio 2010, condannando il convenuto al pagamento di fr. 1898.35 lordi oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2010 e rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.