e al pagamento della tredicesima per i mesi di gennaio e febbraio 2010 (fr. 515.25). All'udienza del 22 novembre 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza avendo egli remunerato la dipendente per l'attività svolta fino alla conclusione del rapporto di lavoro intervenuto il 7 febbraio 2010. Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato alla discussione finale limitandosi a conclusioni scritte, nelle quali hanno sostanzialmente ribadito le rispettive posizioni.