Il 22 gennaio 2010 la lavoratrice ha notificato la disdetta del rapporto di lavoro per il successivo 28 febbraio. Sennonché, con certificato medico del 8 febbraio 2010 la stessa è stata dichiarata inabile al lavoro al 100% per malattia dal 2 al 7 febbraio e “di nuovo abile al 100% dall'8 febbraio ma non nell'attuale posto di lavoro dove la malattia è insorta”. Il 9 febbraio 2010 RE 1 ha iniziato una nuova attività lavorativa a tempo parziale per un altro datore di lavoro. B. Con istanza 4 novembre 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr.