{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-67_2012-07-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112820&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "aa257c9197404ca4fee8d21f4ff72ead"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 30.07.2012 16.2011.67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - obbligo di offrire la prestazione al termine della malattia - rifiuto di sottoporsi a esame medico rende inefficace il certificato medico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:40", "Checksum": "9c7835846fdbb43ea8e156a07a4c50af", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 30.07.2012 16.2011.67\nRegesto:\nContratto di lavoro - obbligo di offrire la prestazione al termine della malattia - rifiuto di sottoporsi a esame medico rende inefficace il certificato medico\n\n\nSennonché, nella fattispecie il primo giudice non ha basato il suo giudizio sulla sussistenza o meno di un'inabilità lavorativa della dipendente, ma ha ritenuto che con il suo comportamento la lavoratrice aveva manifestato l'intenzione di porre fine al rapporto di lavoro, inizialmente disdetto per il 28 febbraio 2010, già il 7 febbraio 2010, intenzione condivisa anche dal datore di lavoro. Il fatto per l'istante di non aver offerto la sua attività lavorativa dopo il 7 febbraio 2010, di essersi attivata nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, trovato dal 9 febbraio 2010 ancorché a tempo parziale (cfr. doc. 3), e di essersi rifiutata di sottoporsi ai necessari esami per accertare l'esistenza della malattia (circostanza dalla stessa non contestata essendosi limitata a sostenere di aver ricevuto tardivamente le convocazioni) – rifiuto che la dottrina interpreta come prova dell'inesattezza del certificato medico prodotto dal dipendente (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n.1.17 ad art. 324a CO) – dimostrerebbero la sua intenzione di porre fine anzitempo al rapporto di lavoro con il convenuto.\nNel suo gravame la reclamante non si confronta con questa conclusione, limitandosi a ribadire in maniera appellatoria e quindi inammissibile, di essere stata inabile al lavoro per il convenuto così come testimoniato dal dott. __________. Ciò non dimostra per nulla che l'accertamento dei fatti posto a fondamento del giudizio impugnato sarebbe avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto. Nell'allegato redatto da un mandatario professionale non vi è il minimo accenno al perché la decisione impugnata sarebbe manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità. Ne discende che il reclamo, di natura meramente appellatoria, sfugge a qualsiasi disamina.\n3. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è irricevibile.\n2. Non si prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 300.– per ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– ; – .\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}