{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-67_2012-07-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112820&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "aa257c9197404ca4fee8d21f4ff72ead"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 30.07.2012 16.2011.67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - obbligo di offrire la prestazione al termine della malattia - rifiuto di sottoporsi a esame medico rende inefficace il certificato medico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:40", "Checksum": "9c7835846fdbb43ea8e156a07a4c50af", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 30.07.2012 16.2011.67\nRegesto:\nContratto di lavoro - obbligo di offrire la prestazione al termine della malattia - rifiuto di sottoporsi a esame medico rende inefficace il certificato medico\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 7 novembre 2011 presentato da\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. RE 1 ha lavorato dal 13 luglio 2009 come assistente dentale diplomata alle dipendenze del medico dentista CO 1 con uno stipendio mensile lordo di fr. 3700.– oltre alla tredicesima. Il 22 gennaio 2010 la lavoratrice ha notificato la disdetta del rapporto di lavoro per il successivo 28 febbraio. Sennonché, con certificato medico del 8 febbraio 2010 la stessa è stata dichiarata inabile al lavoro al 100% per malattia dal 2 al 7 febbraio e “di nuovo abile al 100% dall'8 febbraio ma non nell'attuale posto di lavoro dove la malattia è insorta”. Il 9 febbraio 2010 RE 1 ha iniziato una nuova attività lavorativa a tempo parziale per un altro datore di lavoro.\nB. Con istanza 4 novembre 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 5122.15 oltre accessori così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano. Tale importo corrisponde a quanto trattenuto dal datore di lavoro per ore non lavorate e vacanze eccedenti quelle di diritto (fr. 1518.35), oltre al pagamento del salario per il mese di febbraio 2010 (fr. 3091.55) e al pagamento della tredicesima per i mesi di gennaio e febbraio 2010 (fr. 515.25). All'udienza del 22 novembre 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza avendo egli remunerato la dipendente per l'attività svolta fino alla conclusione del rapporto di lavoro intervenuto il 7 febbraio 2010. Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato alla discussione finale limitandosi a conclusioni scritte, nelle quali hanno sostanzialmente ribadito le rispettive posizioni.\nC. Statuendo il 5 ottobre 2011 il Pretore, accertata la fine del rapporto di lavoro al 7 febbraio 2010, ha accolto l'istanza limitatamente alla richiesta di restituzione di quanto trattenuto a titolo di vacanze godute in eccesso e al pagamento della tredicesima per il mese di gennaio e i primi 7 giorni di febbraio 2010, condannando il convenuto al pagamento di fr. 1898.35 lordi oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2010 e rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.\nD. Con reclamo 7 novembre 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver accertato in modo erroneo i fatti e di avere conseguentemente applicato in modo errato il diritto non riconoscendole l'intero salario e la quota di tredicesima per il mese di febbraio 2010 allorquando era in malattia. Nelle sue osservazioni 21 novembre 2011 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\n2. Il Pretore non ha riconosciuto alla lavoratrice l'integrale salario per il mese di febbraio 2010 poiché la stessa non aveva prestato nessuna attività lavorativa dopo il 7 febbraio, non si era sottoposta ai controlli medici richiesti dal datore di lavoro e aveva per di più iniziato una nuova attività lavorativa il 9 febbraio 2010. Per la reclamante tale conclusione è sconfessata dalle risultanze istruttorie dalle quali si evince che la stessa era inabile al lavoro per il convenuto dal 2 febbraio 2010, così come accertato dal dott. med. __________."}