Il reclamo deve così essere accolto e, soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC, la decisione impugnata deve essere riformata nel senso che gli interessi decorrono dal 7 dicembre 2010, prima valida interpellazione. 5. Le spese giudiziarie seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto il minimo grado di vittoria del reclamante soccorrono giusti motivi per rinunciare a prelevare l'esigua quota di oneri a carico dell'opponente e ridurre di conseguenza l'ammontare delle spese giudiziarie. Né l'esito incide apprezzabilmente sul pronunciato delle spese di prima sede, tanto più se si pensa che sulla questione il convenuto nemmeno si era espresso.