12.2009.86 del 7 marzo 2011, consid. 11). L'indicazione del citato termine non può essere equiparabile all'esistenza di un preciso giorno di adempimento ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 CO giacché la fissazione di uno specifico giorno per l'adempimento deve essere frutto di un accordo delle parti e non dell'imposizione unilaterale del creditore che invia la fattura (Wiegand, op. cit., n. 10 ad art. 102 CO). Ciò premesso, su questo punto, il primo giudice ha erroneamente applicato il diritto. Il reclamo deve così essere accolto e, soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv.