In concreto la nota d'onorario del 7 dicembre 2009 porta la seguente dicitura “vi chiedo di versare l'importo dovuto entro 30 giorni” (doc. D). Sennonché il solo invio della fattura, sia pure con l'indicazione di un termine per il pagamento, non costituisce ancora messa in mora ai sensi della predetta norma (Wiegand in: Basler Kommentar, OR I, op. cit., n. 9 ad art. 102 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ª edizione, pag. 686), così che la mora subentra solo con l'invio di un'apposita interpellazione (cfr. II CCA sentenza inc. 12.2009.86 del 7 marzo 2011, consid.