– è stata posta a carico del convenuto, tenuto ad assumersi anche quella di fr. 90.– della procedura di conciliazione e a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 30.–. D. Con reclamo del 29 ottobre 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto vincolante l'indicazione fornita dal dentista circa l'ammontare del suo onorario quantificato in fr. 400.–. Il 4 novembre 2011 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contestuale al reclamo. Nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2011 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo. Considerando in diritto: