{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-66_2012-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111507&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "caff0c9e5211fd17bb254d0ac43604fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.03.2012 16.2011.66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mandato - prestazioni dentista - ammontare della mercede - decorrenza interessi moratori - termine di pagamento indicato nella fattura"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:47", "Checksum": "58714fc801c815ce138b73ac09ed6f4e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.03.2012 16.2011.66\nRegesto:\nMandato - prestazioni dentista - ammontare della mercede - decorrenza interessi moratori - termine di pagamento indicato nella fattura\n\nIn\nconcreto la nota d'onorario del 7 dicembre 2009 porta\nla seguente dicitura “vi chiedo di versare l'importo dovuto entro 30 giorni”\n(doc. D). Sennonché il solo invio della fattura, sia pure con l'indicazione di\nun termine per il pagamento, non costituisce ancora messa in mora ai sensi\ndella predetta norma (Wiegand in:\nBasler Kommentar, OR I, op. cit., n. 9 ad art. 102 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ª edizione,\npag. 686), così che la mora subentra solo con l'invio di un'apposita interpellazione\n(cfr. II CCA sentenza inc. 12.2009.86 del 7 marzo 2011, consid. 11).\nL'indicazione del citato termine non può essere equiparabile all'esistenza di\nun preciso giorno di adempimento ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 CO giacché la\nfissazione di uno specifico giorno per l'adempimento deve essere frutto di un\naccordo delle parti e non dell'imposizione unilaterale del creditore che invia\nla fattura (Wiegand, op. cit., n.\n10 ad art. 102 CO). Ciò premesso, su questo punto, il primo giudice ha erroneamente\napplicato il diritto. Il reclamo deve così essere accolto e, soccorrendo le\npremesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC, la decisione impugnata deve essere\nriformata nel senso che gli interessi decorrono dal 7 dicembre 2010, prima\nvalida interpellazione.\n5. Le spese giudiziarie seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto il minimo grado di vittoria del reclamante soccorrono giusti motivi per rinunciare a prelevare l'esigua quota di oneri a carico dell'opponente e ridurre di conseguenza l'ammontare delle spese giudiziarie. Né l'esito incide apprezzabilmente sul pronunciato delle spese di prima sede, tanto più se si pensa che sulla questione il convenuto nemmeno si era espresso. L'opponente, che ha presentato osservazioni al reclamo per il tramite di un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\npronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:\nL'istanza è accolta e di conseguenza la parte convenuta è condannata a pagare la somma di fr. 199.20 – fattura del 7.12.2009 relativa alla nota d'onorario per le cure odontoiatriche prestate dal 23.10.2009 al 27.11.2009, comprese le spese di richiamo e diffida – più fr. 22.– di notifica, più interessi al 5% dal 7 dicembre 2010, oltre a fr. 35.– di spese esecutive e tassa d'incasso.\nPer il resto il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie ridotte, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico di RE 1, che rifonderà alla controparte\nfr. 250.– di ripetibili ridotte.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n- ; - , , .\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}