{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-66_2012-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111507&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "caff0c9e5211fd17bb254d0ac43604fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.03.2012 16.2011.66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mandato - prestazioni dentista - ammontare della mercede - decorrenza interessi moratori - termine di pagamento indicato nella fattura"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:47", "Checksum": "58714fc801c815ce138b73ac09ed6f4e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.03.2012 16.2011.66\nRegesto:\nMandato - prestazioni dentista - ammontare della mercede - decorrenza interessi moratori - termine di pagamento indicato nella fattura\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano 9 marzo 2012/rs\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 29 ottobre 2011 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 30 settembre 2011 dal Giudice di pace del circolo del Ticino nella causa n. 505/11 (mandato) promossa con petizione 21 giugno 2011 da |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 23 ottobre 2009 RE 1 si è rivolto al dentista CO 1 per il rifacimento di un'otturazione. In quell'occasione, così richiesto dal paziente, il dentista ha stimato l'intervento in fr. 400.–. Terminata la riparazione il CO 1 ha emesso, il 7 dicembre 2009, la sua nota d'onorario di complessivi fr. 547.20 sulla quale il paziente ha pagato unicamente fr. 400.–. Il 7 dicembre 2010 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il PE n. __________ dell'UEF di __________ di fr. 199.20, al quale l'escusso ha interposto opposizione.\nB. Ottenuta il 30 marzo 2011 l'autorizzazione ad agire dal Giudice di pace del circolo del Ticino, con petizione del 21 giugno 2011 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 199.20 oltre interessi del 5% dal 7 dicembre 2009, di fr. 35.– di spese esecutive, di fr. 200.– di spese amministrative, di fr. 90.– per la tassa di giustizia della procedura di conciliazione così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 21 settembre 2011, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, il dentista avendo preventivato per l'intervento un onorario di fr. 400.– da lui già pagati.\nC. Statuendo il 30 settembre 2011 il Giudice di pace, accertata la conclusione di un contratto di mandato tra le parti e non avendo il convenuto dimostrato la pattuizione di una mercede forfetaria, ha accolto l'istanza condannando il convenuto al pagamento di fr. 199.20 e di fr. 22.– per spese “di notifica” più interessi del 5% dal 7 dicembre 2009, così come di ulteriori fr. 35.– per spese esecutive, e rigettando per tali importi l'opposizione interposta dal convenuto al citato precetto esecutivo. La tassa di giustizia di fr. 120.– è stata posta a carico del convenuto, tenuto ad assumersi anche quella di fr. 90.– della procedura di conciliazione e a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 30.–.\nD. Con reclamo del 29 ottobre 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto vincolante l'indicazione fornita dal dentista circa l'ammontare del suo onorario quantificato in fr. 400.–. Il 4 novembre 2011 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contestuale al reclamo. Nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2011 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).\n2. Il Giudice di pace, dopo avere qualificato come mandato la relazione contrattuale tra le parti e accertato la corretta esecuzione del lavoro, ha ritenuto che tra le parti vi sono state incomprensioni sull'ammontare della mercede, nel senso che il convenuto non ha chiesto il preventivo vincolante, mentre il dentista avrebbe potuto chiedere se al paziente necessitava di una stima dei costi che fosse vincolante per le parti. Ne ha così dedotto che “la cifra esposta della parte attrice è da ritenersi a tutti gli effetti un'indicazione dei costi per la cura del dente in oggetto, derivati da un preliminare esame della bocca, compreso l'ortopantomografia, che il medico dentista doveva in ogni caso effettuare, visto che la parte convenuta era un nuovo paziente”. Considerato che la prova dell'adeguatezza dell'onorario è “convalidata dalle tariffe dell'associazione” il primo giudice ha accolto l'istanza. Il reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto, non ritenendo vincolante l'indicazione fornita dallo specialista in merito al costo del suo intervento, quantificato in fr. 400.–."}