Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 450.– sono poste a carico della reclamante, la quale rifonderà alla controparte fr. 400.– di ripetibili 3. Notificazione a: | | – ; – . | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.