D) riguardano appunto costi di allacciamento. Il testo chiaro del contratto esclude peraltro il richiamo alla gestione d'affari senza mandato sollevato nel reclamo. e) In sostanza, il solo fatto di aver eseguito dei lavori a favore della convenuta, in verosimile regime di subappalto, non permette di ritenere che tra le parti si sia instaurata una relazione contrattuale. Il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nella valutazione dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto. 4. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv.