La reclamante contesta questa conclusione e ritiene invece che da una corretta lettura delle risultanze istruttorie, in particolare delle deposizioni testimoniali, si evince la sua legittimazione attiva, le prestazioni da essa fatturate alla convenuta essendo state eseguite per conto di quest'ultima e comunque non comprese nel contratto di compravendita ”chiavi in mano”. a) La legittimazione delle parti – attiva o passiva che sia – è un presupposto di merito, da verificare d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 136 III 367consid. 2.1; 130 III 424 consid.