{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-65_2012-08-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112822&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "50d8f909bd17151cdbe493605e1af265"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.08.2012 16.2011.65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di appalto - appalto generale - acquisto casa chiavi in mano - opere supplementari - legittimazione attiva"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:41", "Checksum": "cd8567c1b630b8523fbb3b89aee8955e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.08.2012 16.2011.65\nRegesto:\nContratto di appalto - appalto generale - acquisto casa chiavi in mano - opere supplementari - legittimazione attiva\n\n\ne) In sostanza, il solo fatto di aver eseguito dei lavori a favore della convenuta, in verosimile regime di subappalto, non permette di ritenere che tra le parti si sia instaurata una relazione contrattuale. Il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nella valutazione dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.\n4. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di fr. 450.– sono poste a carico della reclamante, la quale rifonderà alla controparte fr. 400.– di ripetibili\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– ; – .\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}