{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-65_2012-08-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112822&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "50d8f909bd17151cdbe493605e1af265"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.08.2012 16.2011.65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di appalto - appalto generale - acquisto casa chiavi in mano - opere supplementari - legittimazione attiva"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:41", "Checksum": "cd8567c1b630b8523fbb3b89aee8955e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.08.2012 16.2011.65\nRegesto:\nContratto di appalto - appalto generale - acquisto casa chiavi in mano - opere supplementari - legittimazione attiva\n\n\n3. Litigiosa è, nella fattispecie, la legittimazione attiva dell'istante. Per il Pretore, valutate le prove assunte, “appare evidente come non sia mai venuto in essere un rapporto contrattuale tra la RE 1 e CO 1. Il semplice fatto di aver eseguito dei lavori a favore della convenuta ancora non permette di presumere, né tanto meno di concludere, che la qui istante è titolare di un credito nei confronti di CO 1. Anzi, l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che vi sono due ben distinti rapporti contrattuali: uno di compravendita di una casa “chiavi in mano” tra __________ e la qui convenuta, l'altro, di appalto, tra __________ e la qui istante”. La reclamante contesta questa conclusione e ritiene invece che da una corretta lettura delle risultanze istruttorie, in particolare delle deposizioni testimoniali, si evince la sua legittimazione attiva, le prestazioni da essa fatturate alla convenuta essendo state eseguite per conto di quest'ultima e comunque non comprese nel contratto di compravendita ”chiavi in mano”.\na) La legittimazione delle parti – attiva o passiva che sia – è un presupposto di merito, da verificare d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 136 III 367consid. 2.1; 130 III 424 consid. 3.1). Munito di legittimazione attiva è unicamente il titolare del rapporto giuridico fatto valere, nel senso che la parte ha la legittimazione attiva quando essa e non un'altra è titolare della pretesa che fa valere in giudizio (cfr. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 66 pag. 229 seg.). Nell'ambito di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione attiva è data quando l'istante è parte al contratto in base al quale procede in giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato Appendice 2000/2004, n. 23 ad art. 181). Determinare la legittimazione attiva significa quindi stabilire chi può far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare.\nb) In concreto, non può essere seriamente contestato che nella costruzione dell'abitazione della convenuta si siano eseguite opere supplementari ove si pensi che in un primo tempo le tapparelle erano previste con comando a manovella (allegato A al doc. A punto 14), salvo poi istallare un motore per il loro azionamento elettrico. E che tale modifica non sia stata voluta dalla proprietaria appare dubbio. Sennonché, la conclusione del primo giudice secondo cui tra le parti non si è perfezionata nessuna relazione contrattuale, non appare errata e quindi manifestamente insostenibile. Dalle risultanze istruttorie, in effetti, nulla emerge a comprova del fatto che sia stata la convenuta a commissionare direttamente alla ditta istante le opere poi da questa fatturate. In particolare dalla deposizione di __________ (cfr. verbali 24 aprile 2007, pag. 1), che per conto di __________ si è occupata “della DL nell'operazione immobiliare comprendente 6 case a __________“ (cfr. deposizione nell'inc. OA.2003.217, confermata in questa sede), si evince unicamente l'esecuzione di tutte le opere fatturate dall'istante la quale le ha chiesto il “supplemento relativo alla posa di lamelle elettriche”. La dichiarazione della teste secondo cui normalmente all'origine di questa richiesta vi è una domanda del cliente, non basta però a ritenere che nel caso concreto tale richiesta sia stata direttamente formulata dalla convenuta all'indirizzo dell'istante.\nc) Neppure giova alla tesi della reclamante quanto dichiarato da __________, la quale si è limitata a sostenere che le opere supplementari sono di principio escluse dal prezzo della casa “chiavi in mano” (cfr. deposizione del 24 aprile 2007, verbali pag. 3 ). Da tale dichiarazione non si può però desumere che le prestazioni oggetto della pretesa siano state direttamente richieste dalla convenuta all'istante. Al proposito la teste ha solo ipotizzato che sia stata la convenuta a chiedere le “opere aggiuntive” di cui alle fatture doc. E e F, presumendo che la convenuta abbia inoltrato la richiesta alla direzione lavori. Per tacere del fatto che tale “presunzione” non trova però conferma nelle risultanze istruttorie, ciò semmai avvalora la tesi della convenuta medesima di avere avuto una relazione contrattuale unicamente con __________ e non con la RE 1.\nd) Quanto a __________, egli ha bensì dichiarato che le fatture di cui ai doc. C e D si riferivano a opere “obbligatorie” escluse dal contratto di compravendita in quanto variano “da comune a comune e possono essere calcolati unicamente a costruzione terminata” e che le altre di cui ai doc. E e F “è un desiderio della parte convenuta… e una conseguenza della desiderata” (deposizione del 24 settembre 2007, verbali pag. 1 e 2). Ciò non basta per ritenere manifestamente errata la conclusione del primo giudice tanto meno se si pensa che nel prezzo della casa “chiavi in mano”, debitamente soluto dalla convenuta, erano comprese anche “le infrastrutture e gli allacciamenti per acqua, fognatura, corrente elettrica, telefono, televisione via cavo, ecc.”, escluse unicamente le tasse di allacciamento (cfr. punto 3 del contratto). E nella fattispecie le fatture della __________ (doc. C) e delle __________ (doc. D) riguardano appunto costi di allacciamento. Il testo chiaro del contratto esclude peraltro il richiamo alla gestione d'affari senza mandato sollevato nel reclamo."}