{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-65_2012-08-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112822&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "50d8f909bd17151cdbe493605e1af265"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.08.2012 16.2011.65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di appalto - appalto generale - acquisto casa chiavi in mano - opere supplementari - legittimazione attiva"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:41", "Checksum": "cd8567c1b630b8523fbb3b89aee8955e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.08.2012 16.2011.65\nRegesto:\nContratto di appalto - appalto generale - acquisto casa chiavi in mano - opere supplementari - legittimazione attiva\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 13 ottobre 2011 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 5 settembre 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa IU.2006.371 (contratto d'appalto) promossa con istanza 24 novembre 2006 nei confronti di |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 14 marzo 2001 CO 1 ha acquistato da __________ la particella n. 672 RFD di __________ per complessivi fr. 519 070.–. Secondo la clausola n. 3 del contratto di compravendita, il prezzo era da intendersi “chiavi in mano per il terreno e per lo stabile finito ed abitabile che il venditore sta costruendo e che non è ancora censito nel registro fondiario. Esso comprende quindi l'abitazione unifamiliare con tutte le opere principali ed accessorie, gli apparecchi, le istallazioni, il giardino con recinzione e piazzale d'accesso sistemati, le infrastrutture e gli allacciamenti per acqua, fognatura, corrente elettrica, telefono, televisione via cavo ecc. Costituiscono parte integrante del contratto la descrizione generale delle opere datata 9 febbraio 2001 e il conteggio modifica del prezzo del 21 febbraio 2001” .\nI lavori di costruzione della casa sono stati affidati dal venditore all'impresa RE 1, appaltatrice generale, la quale, con fattura 18 luglio 2001 ha chiesto a CO 1 il pagamento di fr. 6512.80 per opere supplementari non contemplate nel contratto di compravendita (fr. 750.– per l'allacciamento all'acqua potabile, fr. 3502.– quale quota per l'allacciamento alla rete di distribuzione elettrica, fr. 900.– per il motore elettrico di tre tapparelle, fr. 1360.80 per l'allacciamento elettrico per lamelle). Viste le resistenze di CO 1 la RE 1 ha fatto notificare a quest'ultima il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano, al quale l'escussa ha interposto opposizione.\nB. Con istanza 24 novembre 2006 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 6252.– oltre interessi del 5% dal 7 settembre 2001 e fr. 210.– di spese esecutive così come il rigetto, limitatamente a quest'importo, dell'opposizione interposta dalla convenuta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 12 dicembre 2006, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'azione contestando la legittimazione attiva dell'istante alla quale essa non aveva mai conferito nessun incarico. Nel merito essa ha contestato l'esecuzione di opere supplementari rispetto a quelle previste nel contratto di compravendita e quindi dalla stessa già pagate. La convenuta ha altresì denunciato la lite a __________ il quale, con scritto 18 dicembre 2006, ha dichiarato di non voler intervenire nella lite.\nC. Statuendo il 5 settembre 2011 il Pretore ha ammesso l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'istante e ha di conseguenza respinto l'istanza.\nD. Con reclamo del 13 ottobre 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver valutato in modo errato le risultanze istruttorie e di aver erroneamente applicato il diritto negandole a torto la legittimazione attiva. Nelle sue osservazioni del 25 novembre 2011 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata il 5 settembre 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8)."}