1974 pag. 128). Ciò posto il reclamo, con il quale il reclamante si limita a riprendere la sua opinione senza confrontarsi criticamente con il giudizio impugnato, non è atto a confutare le conclusioni del Giudice di pace. 5. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2.