Sulla base del solo “contratto” del 24 giugno 2002 non è però ragionevolmente possibile accertare ove questa si situasse, ovvero se tale superficie corrisponda a quella poi assegnata al convenuto. Né egli ha proposto altre prove che avrebbero potuto suffragare il suo convincimento. In sostanza, non essendo stata portata nella fattispecie la prova univoca e non potendosi escludere completamente la possibilità del contrario, è impossibile concludere per la predominanza degli elementi affermativi su quelli negativi (cfr. Rep. 1974 pag. 128).