1, 9° foglio). Per tacere del fatto che i contratti di vendita che hanno per oggetto un fondo richiedono per la loro validità un atto pubblico (art. 216 cpv. 1 CO), ovvero devono essere redatti da un notaio (art. 2 LN) oppure dal segretario comunale quando il valore non supera i fr. 2000.– (art. 19 LAC) e contenere i dati previsti dall'art. 49 LN (quali le generalità complete delle parti, l'esatta indicazione dell'oggetto della vendita e la chiara formulazione degli accordi intervenuti tra le parti), la designazione della superficie è vaga e non permette di determinare oggettivamente l'oggetto della vendita.