Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla commissione di misurazione contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato dei confini delle proprietà fondiarie entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione (art. 36 cpv. 1). Le azioni contro le decisioni della commissione sono poi proponibili al giudice civile ordinario entro il termine di 30 giorni (art. 11 cpv. 3). In sintesi, la decisione della commissione di misurazione può essere contestata davanti al giudice civile nel quadro di un'azione di accertamento della proprietà, nell'ambito della quale il giudice esamina liberamente la decisione su opposizione (art. 28 cpv.