Terminati la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento catastale, se sono toccati i diritti dei proprietari fondiari, il Comune interessato, previa autorizzazione del servizio di vigilanza, procede alla pubblicazione dell'avviso di deposito pubblico ai sensi dell'OMU (art. 35 cpv. 1). Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla commissione di misurazione contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato dei confini delle proprietà fondiarie entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione (art. 36 cpv.