art. 34 cpv. 2 lett. a LGeo e art. 12 e 43 dell'Ordinanza sulla misurazione ufficiale: RS 211.432.2). Nel Cantone Ticino, la procedura di demarcazione dei fondi è regolata dalla legge sulla misurazione ufficiale (RL. 4.1.4.0), la quale prevede, in particolare, che l'accertamento dei confini avviene sul posto ed è eseguito dal geometra assuntore sulla base di piani, di riprese fotogrammetriche o di altri documenti idonei definiti dal regolamento (art. 20 cpv.