Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Giudice di pace è stata emanata l'8 settembre 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Tempestivo il reclamo, sotto questo profilo, è ricevibile. 2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett.