{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-64_2012-06-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111719&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "37f661f59d7ba8210b805f5bb11bc083"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.06.2012 16.2011.64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione Commissione di misurazione - procedura di demarcazione fondi - errore di assegnazione superficie"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:40:42", "Checksum": "ff548dad0ad159e52373e5f3e69c021a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.06.2012 16.2011.64\nRegesto:\nReclamo contro decisione Commissione di misurazione - procedura di demarcazione fondi - errore di assegnazione superficie\n\n\nNel Cantone Ticino, la procedura di demarcazione dei fondi è regolata dalla legge sulla misurazione ufficiale (RL. 4.1.4.0), la quale prevede, in particolare, che l'accertamento dei confini avviene sul posto ed è eseguito dal geometra assuntore sulla base di piani, di riprese fotogrammetriche o di altri documenti idonei definiti dal regolamento (art. 20 cpv. 1 e 2). Terminati la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento catastale, se sono toccati i diritti dei proprietari fondiari, il Comune interessato, previa autorizzazione del servizio di vigilanza, procede alla pubblicazione dell'avviso di deposito pubblico ai sensi dell'OMU (art. 35 cpv. 1). Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla commissione di misurazione contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato dei confini delle proprietà fondiarie entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione (art. 36 cpv. 1). Le azioni contro le decisioni della commissione sono poi proponibili al giudice civile ordinario entro il termine di 30 giorni (art. 11 cpv. 3). In sintesi, la decisione della commissione di misurazione può essere contestata davanti al giudice civile nel quadro di un'azione di accertamento della proprietà, nell'ambito della quale il giudice esamina liberamente la decisione su opposizione (art. 28 cpv. 3 lett. e OMU).\nb) Nella fattispecie, litigiosa è la proprietà di circa 400 m2 di terreno situati sul Monte __________ che il geometra ha assegnato a CO 1. Ora, da un “atto di vendita di terreno” del 24 giugno 2002 risulta che __________, __________, __________ e __________, eredi __________, hanno venduto a RE 1 “un pezzo di terreno sul __________ nel Comune di __________”, della superficie di 600 m2 (doc. 1, 9° foglio). Per tacere del fatto che i contratti di vendita che hanno per oggetto un fondo richiedono per la loro validità un atto pubblico (art. 216 cpv. 1 CO), ovvero devono essere redatti da un notaio (art. 2 LN) oppure dal segretario comunale quando il valore non supera i fr. 2000.– (art. 19 LAC) e contenere i dati previsti dall'art. 49 LN (quali le generalità complete delle parti, l'esatta indicazione dell'oggetto della vendita e la chiara formulazione degli accordi intervenuti tra le parti), la designazione della superficie è vaga e non permette di determinare oggettivamente l'oggetto della vendita.\nc) Il reclamante sostiene che in un primo tempo il geometra gli aveva assegnato 600 m2 salvo poi ridurre la superficie del suo fondo a 400 m2. Al riguardo __________ ha invero avuto modo di riferire che RE 1 “questa modifica l'aveva vista più volte sui piani e probabilmente non l'aveva mai accettata con convinzione” ma ha poi soggiunto che “ci siamo parzialmente accordati in zona __________ con l'aumento della superficie del suo mappale 1353 in fondo alla campagna __________. E difatti in conclusione dell'accertamento in questa zona lui ha ricevuto il doppio della superficie picchettata in precedenza. Alla fine siamo riusciti nell'intento, con gli altri comproprietari, ad attribuirgli per intero il rustico situato sulla particella oggetto del contendere. Da quel momento chiaramente la superficie attorno risultava sicuramente più preziosa per lui” (deposizione dell'8 giugno 2010).\nd) Dal canto suo CO 1 ha affermato che nel 1975 suo padre aveva acquistato da __________ 120 m2 “per l'accesso all'abitazione”. E per il geometra, tale superficie si riferisce alla strada (deposizione di __________ dell'8 giugno 2010). Ora, è vero che, per quel che riguarda l'ubicazione della superficie, anche tale scrittura privata è approssimativa, ovvero inidonea oggettivamente a determinare concretamente l'oggetto della vendita. Resta il fatto che sulla base dell'art. 8 CC spettava all'istante dimostrare di avere acquisito la proprietà rivendicata. Sulla base del solo “contratto” del 24 giugno 2002 non è però ragionevolmente possibile accertare ove questa si situasse, ovvero se tale superficie corrisponda a quella poi assegnata al convenuto. Né egli ha proposto altre prove che avrebbero potuto suffragare il suo convincimento. In sostanza, non essendo stata portata nella fattispecie la prova univoca e non potendosi escludere completamente la possibilità del contrario, è impossibile concludere per la predominanza degli elementi affermativi su quelli negativi (cfr. Rep. 1974 pag. 128). Ciò posto il reclamo, con il quale il reclamante si limita a riprendere la sua opinione senza confrontarsi criticamente con il giudizio impugnato, non è atto a confutare le conclusioni del Giudice di pace.\n5. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n–; –.\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}