{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-64_2012-06-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111719&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "37f661f59d7ba8210b805f5bb11bc083"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.06.2012 16.2011.64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione Commissione di misurazione - procedura di demarcazione fondi - errore di assegnazione superficie"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:40:42", "Checksum": "ff548dad0ad159e52373e5f3e69c021a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.06.2012 16.2011.64\nRegesto:\nReclamo contro decisione Commissione di misurazione - procedura di demarcazione fondi - errore di assegnazione superficie\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Pellegrini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 3 ottobre 2011 presentato da\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Nell'ambito della procedura di demarcazione dei confini e misurazione particellare ufficiale nel Comune di __________, RE 1, proprietario della particella 1384 MU __________, ha inoltrato il 18 ottobre 2008 un'opposizione contro i piani di demarcazione dei confini e i registri rivendicando l'attribuzione in proprietà di una superficie di 200 m2 della particella 1383 MU __________ appartenente a CO 1. Con decisione 11 gennaio 2010 la Commissione cantonale di misurazione ha respinto l'opposizione.\nB. Il 16 febbraio 2010 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera chiedendo di annullare la decisione della Commissione di misurazione e di accogliere la sua opposizione. Accertato il valore litigioso in fr. 500.–, il Pretore ha trasmesso gli atti al Giudice di pace del circolo di Riviera. All'udienza del 4 aprile 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo l'8 settembre 2011 il Giudice di pace, basandosi sulle risultanze istruttorie e in particolare sulla deposizione del geometra __________ ha respinto l'istanza.\nC. Con reclamo 3 ottobre 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento nel senso di accogliere la sua azione. Il memoriale non è stato oggetto di intimazione.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Giudice di pace è stata emanata l'8 settembre 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Tempestivo il reclamo, sotto questo profilo, è ricevibile.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).\n3. Il Giudice di pace ha respinto l'istanza dopo avere accertato che la demarcazione effettuata dal geometra era corretta, nel senso che era stata allestita seguendo le indicazioni delle parti interessate, in maniera da far collimare le rispettive richieste e pretese tenendo conto della vecchia terminazione esistente. Per di più, ha soggiunto, “l'entità delle superfici indicate sono da considerare con estrema prudenza, essendo spesso imprecise, rispettivamente calcolate in maniera grossolana e approssimativa”, al ché “la situazione fondiaria in tale zona __________ non sarebbe altrimenti ricostruibile, soprattutto utilizzando le metrature che risultano dalle scritture in possesso dei proprietari”. E a comprova di ciò, ha epilogato il primo giudice, la proprietà del rustico è stata modificata intestandola al convenuto (recte: istante).\nIl reclamante rileva che al momento del sopralluogo con il geometra gli erano stati assegnati 600 m2 ma successivamente la particella assegnatagli era di soli 400 m2, il resto essendo conglobato nel fondo del convenuto. Egli sostiene poi che le figlie del venditore da cui aveva acquistato il fondo gli hanno confermato che il terreno ceduto al convenuto “era per favorire la recinzione della proprietà attorno alla loro casetta di vacanze… questa parte di terreno di 104 mq”. In definitiva, per il reclamante, il convenuto prima del raggruppamento terreni sul monte __________ era proprietario di una superficie di 500 m2 mentre in seguito essa è aumentata a oltre 2500 m2, area che gli permette di accedere alla sua proprietà senza sottrarre il 33% della sua che “deve essermi restituita”.\n4. a) L'iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario federale ha luogo sulla base di una misurazione ufficiale (art. 950 cpv. 1 CC e 40 cpv. 1 Tit. fin. CC), di cui la legge sulla geoinformazione (RS 510.62) disciplina i requisiti qualitativi e tecnici (art. 950 cpv. 2 CC) e la cui esecuzione compete ai Cantoni (cfr. art. 34 cpv. 2 lett. a LGeo e art. 12 e 43 dell'Ordinanza sulla misurazione ufficiale: RS 211.432.2)."}