Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore nella valutazione dei fatti o nell'applicazione del diritto, deve essere respinto. 5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità all'attrice, lo scritto 26 ottobre 2011 non avendo causato spese di rilievo. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione a: | | –; –. | Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.