b) In concreto, è possibile che in precedenza al convenuto non venissero addebitate spese di riscaldamento. Resta il fatto che in deroga a quanto inizialmente previsto nel regolamento della proprietà per piani (partecipazione dei comproprietari agli oneri comuni proporzionalmente al valore delle loro quote espresse in millesimi: doc. C art. 14), all'assemblea condominiale del 30 marzo 2006, “presente pure il sig. RE 1, si era deciso all'unanimità che i costi di riscaldamento dal 01.01.2006 andavano ripartiti secondo i metri cubi dei singoli appartamenti tra tutti gli appartamenti“ (cfr. verbale 9 aprile 2009, doc. D nell'inc. DI.2010.240 richiamato).