b CPC), né prevalendosi di una violazione del suo diritto di essere sentito. Per di più, per l'art. 135 cpv. 1 prima frase CPC ticinese, applicabile su rinvio dell'art. 280 cpv. 4, se una parte non compare ad un'udienza, questa ha luogo ugualmente con la parte comparsa, fermo restando che le precedenti allegazioni della parte non comparsa sono tenute in considerazione (seconda frase). Il primo giudice ha analizzato le contestazioni mosse dal convenuto. La questione non merita pertano ulteriore disamina.