1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2). 3. Il convenuto ribadisce di non avere potuto partecipare al dibattimento finale del 22 agosto 2011 per forza maggiore e di averne tempestivamente chiesto il rinvio al Pretore. Questi ha respinto la richiesta formulata con un fax giunto in Pretura 45 minuti prima dell'udienza poiché intempestiva e non motivata. Ora, il reclamante non trae particolari conseguenze dalla censura, non chiedendo una restituzione in intero (art. 137 lett. b CPC), né prevalendosi di una violazione del suo diritto di essere sentito.