{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-63_2012-03-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111533&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ad303fc21339f16a42e632f665d77639"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 27.03.2012 16.2011.63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contributi condominiali per spese comuni - spese riscaldamento - chiave di riparto - condomino non allacciato - decisione assembleare non contestata - assenza all'udienza - richiesta di rinvio respinta in quanto tardiva"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:49", "Checksum": "858541fad96011de59fe8368abb06e14", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 27.03.2012 16.2011.63\nRegesto:\nContributi condominiali per spese comuni - spese riscaldamento - chiave di riparto - condomino non allacciato - decisione assembleare non contestata - assenza all'udienza - richiesta di rinvio respinta in quanto tardiva\n\n\n3. Il convenuto ribadisce di non avere potuto partecipare al dibattimento finale del 22 agosto 2011 per forza maggiore e di averne tempestivamente chiesto il rinvio al Pretore. Questi ha respinto la richiesta formulata con un fax giunto in Pretura 45 minuti prima dell'udienza poiché intempestiva e non motivata. Ora, il reclamante non trae particolari conseguenze dalla censura, non chiedendo una restituzione in intero (art. 137 lett. b CPC), né prevalendosi di una violazione del suo diritto di essere sentito. Per di più, per l'art. 135 cpv. 1 prima frase CPC ticinese, applicabile su rinvio dell'art. 280 cpv. 4, se una parte non compare ad un'udienza, questa ha luogo ugualmente con la parte comparsa, fermo restando che le precedenti allegazioni della parte non comparsa sono tenute in considerazione (seconda frase). Il primo giudice ha analizzato le contestazioni mosse dal convenuto. La questione non merita pertano ulteriore disamina.\n4. Il reclamante rimprovera al Pretore di aver erroneamente valutato i fatti accogliendo l'istanza nonostante il suo appartamento non sia ultimato e l'impianto di riscaldamento sia oggettivamente inutilizzabile, non essendo allacciato. Per di più, soggiunge, le precedenti amministrazioni non gli avevano conteggiato alcun costo.\na) Sul principio della partecipazione dei comproprietari al pagamento degli oneri comuni (art. 712h CC), che possono essere riferiti sia a spese già effettuate che a spese future coperte mediante il prelievo di acconti, già si è espresso il primo giudice (consid. 4). Per quanto attiene alla chiave di riparto delle spese tra i vari comproprietari, la legge prevede il loro pagamento secondo le quote (art. 712h cpv. 1 CC), oppure, trattandosi di una norma di carattere dispositivo, secondo altri criteri decisi dalla maggioranza dei comproprietari (Wermelinger, La propriété par étages, 2ª edizione, n. 63 ad art. 712h CC), ipotizzabile essendo anche il riparto secondo le volumetrie delle singole quote (loc. cit., n. 69 ad art. 712h CC).\nb) In concreto, è possibile che in precedenza al convenuto non venissero addebitate spese di riscaldamento. Resta il fatto che in deroga a quanto inizialmente previsto nel regolamento della proprietà per piani (partecipazione dei comproprietari agli oneri comuni proporzionalmente al valore delle loro quote espresse in millesimi: doc. C art. 14), all'assemblea condominiale del 30 marzo 2006, “presente pure il sig. RE 1, si era deciso all'unanimità che i costi di riscaldamento dal 01.01.2006 andavano ripartiti secondo i metri cubi dei singoli appartamenti tra tutti gli appartamenti“ (cfr. verbale 9 aprile 2009, doc. D nell'inc. DI.2010.240 richiamato). E non essendo stata impugnata, tale risoluzione è valida ed efficace (Meier-Hayoz/Rey in Berner Kommentar, n. 140 ad art. 712m CC), riservati i casi di nullità assoluta non dati in concreto. L'addebito delle spese ai comproprietari secondo la volumetria delle singole unità piani non può più essere rimesso in discussione, perlomeno fino a che l'assemblea non adotterà una diversa soluzione.\nc) Quanto al fatto che l'appartamento del convenuto non sia ultimato e l'impianto di riscaldamento sia oggettivamente inutilizzabile non essendo allacciato, il reclamante si limita a contrapporre la sua argomentazione a quella del Pretore ma non spiega perché l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice sia manifestamente errato o che il primo giudice abbia applicato erroneamente il diritto. Del resto, ove un appartamento non sia occupato, anche per lungo tempo, non deve di principio essere considerato ai fini della ripartizione delle spese comuni, tale stato di cose non dipendendo dagli altri comproprietari, anche perché un certo numero di costi non è direttamente influenzato dall'utilizzo concreto dell'appartamento (Wermelinger, op. cit., n. 77 ad art. 712h CC). Per di più, sempre all'assemblea del 9 aprile 2009 i condomini avevano “concordato che non verrà concessa nessuna deduzione della spesa [di riscaldamento] al sig. RE 1” atteso che “l'appartamento non essendo abitato, di conseguenza riscaldato, causa una perdita di calore e per tanto i proprietari degli altri appartamenti devono riscaldare di più” (doc. D nell'inc. DI.2010.240 richiamato). Non consta, né è preteso, che la risoluzione sia stata impugnata. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore nella valutazione dei fatti o nell'applicazione del diritto, deve essere respinto.\n5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità all'attrice, lo scritto 26 ottobre 2011 non avendo causato spese di rilievo.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di fr. 200.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n–; –.\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}