{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-63_2012-03-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111533&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ad303fc21339f16a42e632f665d77639"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 27.03.2012 16.2011.63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contributi condominiali per spese comuni - spese riscaldamento - chiave di riparto - condomino non allacciato - decisione assembleare non contestata - assenza all'udienza - richiesta di rinvio respinta in quanto tardiva"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:49", "Checksum": "858541fad96011de59fe8368abb06e14", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 27.03.2012 16.2011.63\nRegesto:\nContributi condominiali per spese comuni - spese riscaldamento - chiave di riparto - condomino non allacciato - decisione assembleare non contestata - assenza all'udienza - richiesta di rinvio respinta in quanto tardiva\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 29 settembre 2011 presentato da\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. AP 1 è titolare della proprietà per piani n. 5536, pari a 270/1000 della particella n. 15 RFD di __________ (“CO 1”), con diritto esclusivo sull'appartamento n. 4. In esito a un'istanza introdotta il 20 ottobre 2010 dalla Comunione dei comproprietari, con decreto del 21 ottobre 2010 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato l'iscrizione di un'ipoteca legale provvisoria sulla proprietà per piani n. 5536 di fr. 8506.45, corrispondenti alle spese condominiali e per il fondo di rinnovamento dovuti per il 2009 e il 2010, assegnando all'istante un termine fino al 21 gennaio 2011 per promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.\nB. Con petizione del 16 dicembre 2010 la Comunione dei comproprietari del AA 1ha convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 8506.45 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2010 e l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale. Nella sua risposta del 19 gennaio 2011 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando di dover pagare spese di riscaldamento, il suo appartamento essendone sprovvisto. Alle udienze del 16 giugno e 22 luglio 2011, indette per la discussione, il convenuto non è comparso, così come non è comparso al dibattimento finale del 22 agosto 2011.\nC. Statuendo il 29 agosto 2011 il Pretore, accertato che gli importi rivendicati erano stati approvati dall'assemblea dei condomini senza che il convenuto avesse contestato la decisione e ritenuto che egli non utilizza l'impianto di riscaldamento per sua scelta e non perché oggettivamente impossibilitato, ha accolto la petizione nel senso che ha obbligato il convenuto a versare all'attrice fr. 8506.45 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2010 e ha ordinato l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale di pari importo sulla proprietà per piani n. 5536.\nD. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un reclamo del 29 settembre 2011 postulandone l'annullamento. Egli sostiene di essere stato impossibilitato a partecipare all'udienza del 12 luglio 2011 a causa di una malattia e di averne tempestivamente chiesto il rinvio. Nel merito, egli contesta di dover pagare delle spese relative all'utilizzo del riscaldamento, il suo appartamento non essendo allacciato, come riconosciuto in passato dalle precedenti amministrazioni dello stabile che non gli avevano mai addebitato questa spesa se non in misura ridotta. Nelle sue osservazioni del 26 ottobre 2011 la CO 1” conclude per il rigetto del reclamo. RE 1 ha riaffermato, il 25 novembre 2011, il suo punto di vista.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 29 agosto 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2)."}